La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sicilia centrale è stata istituita con Decreto Rettorale n. 105 del 26/07/2013 presso la Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell’Università di Enna Kore.
La Scuola si propone di fornire ai corsisti le competenze necessarie per poter adeguatamente svolgere l’attività di magistrato, notaio ed avvocato. L’obiettivo della Scuola, inoltre, è formare professionisti che siano non soltanto preparati, ma anche consapevoli dell’alto rilievo sociale del ruolo che andranno a ricoprire.
1. È istituita presso la Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze economiche e giuridiche, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (d’ora in avanti Scuola), prevista dall’articolo 16, del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e disciplinata dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La Scuola è struttura didattica della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” e si incardina all’interno della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
3. L’Università, attraverso le articolazioni indicate nel comma precedente, garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della Scuola.
4. Il presente regolamento disciplina le attività didattiche ed il funzionamento della Scuola, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dall’art.17, commi 113 e 114, della Legge 15 maggio 1997, n.127, dall’art.16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n.537 e successive modifiche, contenente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
1. La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza, perseguendo lo specifico obiettivo formativo di sviluppare l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei Magistrati ordinari, dei Notai e degli Avvocati, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti. La Scuola ha pure l’obiettivo di concorrere all’aggiornamento dei Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dei Notai e degli Avvocati.
2. Il diploma di specializzazione, rilasciato dalla Scuola, costituisce requisito di ammissione al concorso per uditore giudiziario nonché titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica professionale.
1. La Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola, può stipulare con altre Università, che siano sede di Facoltà di Giurisprudenza, accordi di collaborazione per iniziative didattiche comuni.
2. All’organizzazione ed al funzionamento della Scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni, anche Enti pubblici, altre Istituzioni ed Enti privati.
3. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 la Scuola, previa apposita convenzione, organizza attività didattica congiuntamente alla Fondazione “Scuola Forense G. Alessi” di Caltanissetta, [alla Scuola Forense di Enna,] all’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, all’Ordine degli Avvocati di Enna, all’Ordine degli Avvocati di Gela, al Consiglio Notarile di Caltanissetta e Gela, al Consiglio Notarile di Enna [e Nicosia].
4. Al medesimo fine altresì concorrono, mediante la stipulazione di appositi accordi di collaborazione, gli Uffici giudiziari della Corte d’Appello di Caltanissetta, i Tribunali di Caltanissetta, Enna, Gela – con le relative strutture permanenti per la formazione della Magistratura – nonché gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
5. Alle premesse collaborazioni didattiche potranno aggiungersi, previa apposita convenzione, ulteriori forme di partenariato con gli Ordini o i Collegi delle professioni in materie giuridiche ed economiche, con le Scuole di Notariato, con le Scuole Forensi nonché con ogni altro Ente che svolga funzioni in ambiti assimilabili ai suddetti.
1. Sono organi della Scuola, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1999, n, 537:
a) il Collegio dei Garanti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Direttore della Scuola;
d) il Vice-direttore della Scuola.
1. Sono membri permanenti e di diritto del Collegio dei Garanti della Scuola: il Rettore della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” – che lo presiede – il Direttore ed il Vice-direttore della Scuola di Specializzazione; il Preside della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Enna “Kore”; il Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta; il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta; il Presidente del Tribunale di Caltanissetta; il Presidente del Tribunale di Enna; il Presidente del Tribunale di Gela; il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta; il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Enna; il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Gela; il Presidente ed il Direttore della Fondazione Scuola Forense “G. Alessi” di Caltanissetta; [il Presidente ed il Direttore della Fondazione Scuola Forense di Enna]; il Presidente dell’Ordine dei Notai del Distretto notarile riunito di Caltanissetta e Gela; il Presidente dell’Ordine dei Notai del Distretto notarile riunito di Enna e Nicosia.
2. Il Collegio dei Garanti si riunisce in seduta ordinaria – di diritto, su convocazione del Rettore – una volta l’anno, un mese prima dell’inizio delle attività della Scuola. Il Rettore può altresì convocare il Collegio in seduta straordinaria – mediante comunicazione inviata telematicamente a tutti i membri, almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione – ogni qual volta lo ritenga utile ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organo. Al medesimo fine e nel rispetto delle stesse formalità, ciascuno dei componenti del Collegio può individualmente presentare al Rettore istanza per la convocazione del Collegio in seduta straordinaria.
3. Il Collegio dei Garanti è validamente costituito con la presenza, anche in via telematica, della metà più uno dei suoi componenti; gli assenti giustificati sono computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Rettore.
4. Il Collegio dei Garanti svolge attività di indirizzo culturale ed organizzativo della Scuola, e sovraintende a tutte le attività svolte dalla e presso la medesima.
5. Sono sottoposti alla approvazione espressa del Collegio dei Garanti: le proposte di convenzione per le ulteriori collaborazioni didattiche ed organizzative, deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 3; gli eventi a carattere convegnistico, seminariale e formativo, approvati dal Consiglio Direttivo; la relazione sull’attività e sulle prospettive della Scuola, predisposta dal Consiglio Direttivo ex art. 6, nonché le schede di valutazione individuale dei singoli docenti somministrate ai corsisti ex art. 9; gli emendamenti al presente Regolamento, proposti da uno o più dei membri del Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo della Scuola è composto da dodici membri, di cui sei Docenti universitari di ruolo di discipline giuridiche designati dal Presidente della Libera Università di Enna “Kore”, da due magistrati ordinari, da due avvocati e da due notai designati dal Presidente della Libera Università di Enna “Kore”, nell’ambito di tre rose di quattro nominativi formulate, rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato.
2. I componenti del Consiglio rimangono in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati. In caso di cessazione dell’incarico di uno o più membri, si procede alla nomina, per il restante periodo, di un sostituto con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. Il Consiglio scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove componenti del nuovo.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore ogniqualvolta lo reputi opportuno, e comunque se richiesto da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio si costituisce validamente con almeno nove dei suoi componenti; gli assenti giustificati sono computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo; il Consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Direttore.
4. Il Consiglio Direttivo è responsabile, collegialmente, della organizzazione didattica della Scuola; a tal fine esso: definisce annualmente la programmazione delle attività didattiche; delibera l’eventuale articolazione in moduli dei corsi; seleziona i docenti ed indica i tutor; predispone, al termine di ogni anno accademico, la relazione sull’attività e sulle prospettive della Scuola; organizza, sulla base di accordi con i rispettivi Uffici ed Ordini professionali, le attività di aggiornamento dei Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dei Notai e degli Avvocati.
5. Le cariche di membro del Collegio dei Garanti e del Consiglio Direttivo non sono tra loro incompatibili.
1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Presidente della Libera Università di Enna “Kore”, tra i Docenti universitari di ruolo facenti parte del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.
2. Il Direttore: convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo; sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, e ne assicura il regolare svolgimento e l’efficace coordinamento; esercita funzioni di controllo e di vigilanza ed assume le necessarie decisioni, nel rispetto dei compiti del Collegio dei Garanti e del Consiglio Direttivo, nonché dell’autonomia d’insegnamento dei docenti.
3. Il Direttore nomina, tra i docenti di ruolo membri del Consiglio direttivo, un Vice-Direttore che lo coadiuva e sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
4. Il Direttore, acquisito il parere del Consiglio direttivo, nomina uno o più Coordinatori per ciascuna delle aree in cui si articola l’offerta didattica.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Direttore non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa.
1. La Segreteria Generale cura gli atti e gli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla carriera degli specializzandi.
2. La segreteria del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza coadiuva il Direttore e svolge le attività di supporto necessarie all’organizzazione e al funzionamento della Scuola.
1. La Scuola ha la durata di due anni. Un primo anno di formazione comune e un secondo anno differente in base all’indirizzo scelto dagli iscritti: giudiziario-forense o notarile.
2. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame, nei limiti del numero di posti fissati nel bando ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Al concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data anteriore alla prova di esame. È ammessa la domanda di partecipazione al concorso con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo prescritto e lo consegua in data anteriore alla prova d’esame.
3. Al termine del biennio e previo superamento di una prova finale, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, è rilasciato il diploma di specializzazione. Le specifiche modalità di svolgimento dell’esame finale sono definite al successivo articolo 15.
1. L’attività didattica della Scuola consiste in non meno di 500 (cinquecento) ore annue, di cui la metà dedicata ad attività pratiche, cui si aggiungono – sia al primo sia al secondo anno di corso – fino a 100 (cento) ore da dedicare ad attività di tirocinio presso le strutture convenzionate.
2. L’attività didattica della Scuola consiste, in particolare, in appositi moduli orari dedicati all’approfondimento teorico e giurisprudenziale nonché ad attività pratiche.
Sono previste, in particolare:
a) lezioni di approfondimento dei principali temi e istituti delle discipline, svolte con una stretta integrazione tra l’illustrazione teorica delle problematiche interpretative e la loro verifica pratica, attraverso il puntuale riscontro dell’analisi di materiale giurisprudenziale;
b) lezioni ed esercitazioni dedicate all’analisi di fattispecie concrete, condotte con metodo interdisciplinare e impostazione professionale, mirate all’individuazione complessiva di tutti i principali profili rilevanti (sostanziali, processuali, civili, penali, tributari e amministrativi) e delle loro interconnessioni;
c) incontri dedicati alla simulazione di processi o alla trattazione di casi concreti sulla base delle diverse parti e posizioni processuali, con previa programmazione e partecipazione attiva degli allievi;
d) prove scritte consistenti in elaborati conformi a quelli previsti per gli esami e i concorsi per l’accesso alle professioni legali e, comunque, dirette a sviluppare e a verificare le capacità di argomentazione giuridica.
3. Le prove scritte sono omogeneamente ripartite fra le varie aree disciplinari, con particolare attenzione alle materie oggetto delle prove scritte agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni legali.
4. Non meno di tre prove scritte sono ritenute utili ai fini della formulazione del giudizio finale sull’allievo.
5. Il Calendario delle attività didattiche è annualmente predisposto dal Consiglio direttivo, il quale delibera altresì annualmente i programmi degli insegnamenti, curando il coordinamento tra i corsi.
6. L’attività didattica svolta è documentata in appositi registri, con indicazione analitica delle date e dei temi trattati. I registri saranno depositati presso la Segreteria del Centro Dipartimentale per la ricerca.
7. L’attività didattica può essere integrata da periodi di tirocinio presso uffici giudiziari, organi di giustizia amministrativa e contabile, uffici dell’Avvocatura dello Stato e di altri enti pubblici nonché presso studi professionali.
8. L’attività didattica di tutti i Docenti della Scuola sarà sottoposta, alla fine di ogni corso, a valutazione anonima da parte dei corsisti, mediante la somministrazione di schede di valutazione predisposte dal Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio direttivo della Scuola programma lo svolgimento di attività di stage e tirocinio, prevista dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, al fine di assicurare l’acquisizione da parte degli allievi di esperienze pratiche relative alle diverse professioni legali, coerentemente all’anno di corso ed all’indirizzo prescelto dal singolo allievo.
2. Stages e tirocini sono svolti presso studi professionali, scuole del notariato, riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, sedi giudiziarie nonché enti pubblici, e presso ogni altro ente convenzionato con l’Ateneo che svolga funzioni assimilabili a quelle degli organi indicati. A tal fine l’Università, su proposta del Collegio dei Garanti, stipula i necessari accordi o convenzioni a norma dell’art. 7, comma 6, del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
3. Al termine dei tirocini, ogni allievo redige una dettagliata relazione dell’attività svolta. La relazione è sottoscritta per attestazione dal soggetto indicato come referente dagli studi professionali, scuole del notariato, uffici giudiziari o altri enti di cui sopra, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Tale relazione è quindi depositata presso la Segreteria della Scuola ed è tenuta presente ai fini della valutazione finale degli allievi.
1. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 (sessanta) ore di attività didattiche comportano l’esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del Consiglio Direttivo della scuola, il Consiglio medesimo qualora l’assenza non superi le 130 (centotrenta) ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell’ambito dei due anni, o la ripetizione di un anno.
1. L’attività didattica della Scuola è svolta, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, da docenti universitari, da magistrati ordinari, amministrativi e contabili, da avvocati, da notai e da dottori commercialisti.
2. I contratti di insegnamento sono conferiti annualmente, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, dal Direttore della Scuola.
3. Il servizio di tutorato può essere svolto da assistant professor, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori e dottorandi di ricerca, avvocati; la nomina degli incaricati del servizio di tutorato è effettuata dal Consiglio direttivo della Scuola.
1. Nel rispetto dei contenuti minimi qualificanti dell’ordinamento didattico previsti dall’articolo 7 e dall’allegato 1 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 ed ai sensi delle disposizioni sulla programmazione dell’attività didattica come previsto nell’articolo 6 dello stesso Decreto, i moduli didattici e quelli orari, nonché i relativi crediti formativi sono organizzati, secondo l’afferenza alle aree e connessi settori scientifico-disciplinari, come segue:
Area A: I anno
Area B: II anno – Indirizzo giudiziario – forense
Area C: II anno – Indirizzo notarile
2. All’inizio di ciascun anno accademico il Consiglio direttivo approva un dettagliato calendario delle attività didattiche recante l’indicazione delle discipline insegnate, delle ore assegnate a ciascuna disciplina o modulo, dei nominativi dei docenti, dei programmi e delle modalità didattiche.
3. Il Consiglio direttivo, in sede di programmazione, determina le esigenze didattiche, le relative modalità di svolgimento e di verifica.
4. Il Consiglio direttivo, nel rispetto delle relative competenze, delibera l’affidamento degli incarichi di insegnamento nonché la stipula di contratti di diritto privato, secondo le vigenti disposizioni.
5. Gli insegnamenti possono essere conferiti ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, nonché a professori universitari anche di altre Università.
6. Non meno della metà delle ore di ciascuna disciplina è dedicata allo svolgimento di attività pratiche. Nell’ambito delle ore dedicate ad attività pratiche, il periodo di tirocinio non può essere complessivamente superiore alle 50 ore.
7. Il Consiglio direttivo, sentito il parere del Collegio dei Garanti, con i può deliberare l’attivazione di nuove discipline, nonché distribuire diversamente il carico delle ore in modo da adeguare l’ordinamento degli studi alle esigenze didattiche della Scuola.
1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l’ammissione all’esame di diploma, di cui all’articolo successivo, sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, e secondo le modalità operative stabilite di anno in anno.
2. All’inizio di ogni anno accademico il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l’effettuazione e la valutazione delle verifiche intermedie, orali e/o scritte, relative agli insegnamenti. Tali verifiche potranno avere carattere anche interdisciplinare.
3. Il Direttore predispone il calendario e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie, assicurando che ne sia garantita la tempestiva conoscibilità.
4. Il Consiglio direttivo formula giudizi favorevoli di ammissibilità al secondo anno di corso o all’esame di diploma.
5. L’allievo che non sia stato ammesso il secondo anno del corso può ripetere l’anno per una sola volta; l’allievo che sia stato ammesso al secondo anno del corso deve optare per l’indirizzo giudiziario-forense o per l’indirizzo notarile.
1. L’esame finale di diploma, di cui all’articolo 8, Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, consiste in una dissertazione scritta su un tema o quesito specifico di carattere interdisciplinare, relativo a materie sulle quali vertono le prove scritte dell’esame d’avvocato, dei concorsi di magistratura e notariato, nello svolgimento del quale il candidato dovrà dare prova di adeguata capacità nell’argomentazione giuridica e nel collegamento tra i vari profili del tema o della questione.
2. Il tema oggetto della dissertazione è assegnato da un docente della Scuola e comunicato al Direttore.
3. La commissione dell’esame di diploma di cui all’art.8 Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 esprime il proprio giudizio in settantesimi, previa valutazione collegiale della dissertazione nonché del curriculum personale degli studi compiuti nel biennio di specializzazione.
4. In caso di giudizio negativo, lo studente potrà ripetere il secondo anno di corso una sola volta.
1. Il Consiglio direttivo della Scuola organizza lo svolgimento dell’attività di tutorato che consiste nello svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di collegamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti.
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, l’art.17, commi 113 e 114, Legge 15 maggio 1997, n.127, l’art.16 Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n.398 e il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il presente Regolamento sarà tempestivamente adeguato in modo da renderlo conforme a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
La Scuola ha la durata di due anni. Un primo anno di formazione comune e un secondo anno differente in base all’indirizzo scelto dagli iscritti: giudiziario-forense o notarile.
Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame, nei limiti del numero di posti fissati nel bando ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Al concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data anteriore alla prova di esame. È ammessa la domanda di partecipazione al concorso con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo prescritto e lo consegua in data anteriore alla prova d’esame.
Al termine del biennio e previo superamento di una prova finale, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, è rilasciato il diploma di specializzazione.
L’attività didattica della Scuola consiste in non meno di 500 (cinquecento) ore annue, di cui la metà dedicata ad attività pratiche, cui si aggiungono – sia al primo sia al secondo anno di corso – non meno di 50 (cinquanta) ore da dedicare ad attività di tirocinio presso le strutture convenzionate.
L’attività didattica della Scuola consiste, in particolare, in appositi moduli orari dedicati all’approfondimento teorico e giurisprudenziale nonché ad attività pratiche. Sono previste, in particolare:
a) lezioni di approfondimento dei principali temi e istituti delle discipline, svolte con una stretta integrazione tra l’illustrazione teorica delle problematiche interpretative e la loro verifica pratica, attraverso il puntuale riscontro dell’analisi di materiale giurisprudenziale;
b) lezioni ed esercitazioni dedicate all’analisi di fattispecie concrete, condotte con metodo interdisciplinare e impostazione professionale, mirate all’individuazione complessiva di tutti i principali profili rilevanti (sostanziali, processuali, civili, penali, tributari e amministrativi) e delle loro interconnessioni;
c) incontri dedicati alla simulazione di processi o alla trattazione di casi concreti sulla base delle diverse parti e posizioni processuali, con previa programmazione e partecipazione attiva degli allievi;
d) prove scritte consistenti in elaborati conformi a quelli previsti per gli esami e i concorsi per l’accesso alle professioni legali e, comunque, dirette a sviluppare e a verificare le capacità di argomentazione giuridica.
Il Consiglio Direttivo della Scuola programma lo svolgimento di attività di stage e tirocinio, prevista dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, al fine di assicurare l’acquisizione da parte degli allievi di esperienze pratiche relative alle diverse professioni legali, coerentemente all’anno di corso ed all’indirizzo prescelto dal singolo allievo.
Stages e tirocini sono svolti presso studi professionali, scuole del notariato, riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, sedi giudiziarie nonché enti pubblici, e presso ogni altro ente convenzionato con l’Ateneo che svolga funzioni assimilabili a quelle degli organi indicati. A tal fine l’Università, su proposta del Collegio dei Garanti, stipula i necessari accordi o convenzioni a norma dell’art. 7, comma 6, del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
Al termine dei tirocini, ogni allievo redige una dettagliata relazione dell’attività svolta. La relazione è sottoscritta per attestazione dal soggetto indicato come referente dagli studi professionali, scuole del notariato, uffici giudiziari o altri enti di cui sopra, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Tale relazione è quindi depositata presso la Segreteria della Scuola ed è tenuta presente ai fini della valutazione finale degli allievi.
Organi della Scuola sono il Collegio dei garanti che svolge attività di indirizzo e sovraintende a tutte le attività e il Consiglio direttivo a cui è affidata l’organizzazione dei corsi e il coordinamento di tutte le attività didattiche.
Il Consiglio direttivo è composto da dodici membri, di cui sei professori universitari, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai.
Il Collegio dei Garanti si riunisce in seduta ordinaria – di diritto, su convocazione del Rettore – una volta l’anno, un mese prima dell’inizio delle attività della Scuola.
Il Rettore può altresì convocare il Collegio in seduta straordinaria – mediante comunicazione inviata telematicamente a tutti i membri, almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione – ogni qual volta lo ritenga utile ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organo. Al medesimo fine e nel rispetto delle stesse formalità, ciascuno dei componenti del Collegio può individualmente presentare al Rettore istanza per la convocazione del Collegio in seduta straordinaria.
Il Collegio dei Garanti è validamente costituito con la presenza, anche in via telematica, della metà più uno dei suoi componenti; gli assenti giustificati sono computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Rettore.
Il Collegio dei Garanti svolge attività di indirizzo culturale ed organizzativo della Scuola, e sovraintende a tutte le attività svolte dalla e presso la medesima.
Sono sottoposti alla approvazione espressa del Collegio dei Garanti: le proposte di convenzione per le ulteriori collaborazioni didattiche ed organizzative, deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 3; gli eventi a carattere convegnistico, seminariale e formativo, approvati dal Consiglio Direttivo; la relazione sull’attività e sulle prospettive della Scuola, predisposta dal Consiglio Direttivo ex art. 6, nonché le schede di valutazione individuale dei singoli docenti somministrate ai corsisti ex art. 9; gli emendamenti al presente Regolamento, proposti da uno o più dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo della Scuola è composto da dodici membri, di cui sei Docenti universitari di ruolo di discipline giuridiche designati dal Presidente della Libera Università di Enna “Kore”, da due magistrati ordinari, da due avvocati e da due notai designati dal Presidente della Libera Università di Enna “Kore”, nell’ambito di tre rose di quattro nominativi formulate, rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato.
I componenti del Consiglio rimangono in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati. In caso di cessazione dell’incarico di uno o più membri, si procede alla nomina, per il restante periodo, di un sostituto con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. Il Consiglio scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove componenti del nuovo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore ogniqualvolta lo reputi opportuno, e comunque se richiesto da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio si costituisce validamente con almeno nove dei suoi componenti; gli assenti giustificati sono computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo; il Consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Direttore.
Il Consiglio Direttivo è responsabile, collegialmente, della organizzazione didattica della Scuola; a tal fine esso: definisce annualmente la programmazione delle attività didattiche; delibera l’eventuale articolazione in moduli dei corsi; seleziona i docenti ed indica i tutor; predispone, al termine di ogni anno accademico, la relazione sull’attività e sulle prospettive della Scuola; organizza, sulla base di accordi con i rispettivi Uffici ed Ordini professionali, le attività di aggiornamento dei Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dei Notai e degli Avvocati.
Le cariche di membro del Collegio dei Garanti e del Consiglio Direttivo non sono tra loro incompatibili.
Il Direttore della Scuola è nominato dal Presidente della Libera Università di Enna “Kore”, tra i Docenti universitari di ruolo facenti parte del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.
Il Direttore: convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, e ne assicura il regolare svolgimento e l’efficace coordinamento; esercita funzioni di controllo e di vigilanza ed assume le necessarie decisioni, nel rispetto dei compiti del Collegio dei Garanti e del Consiglio Direttivo, nonché dell’autonomia d’insegnamento dei docenti.
Il Direttore nomina, tra i docenti di ruolo membri del Consiglio Direttivo, un Vice-Direttore che lo coadiuva e sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
Il Direttore, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, nomina uno o più Coordinatori per ciascuna delle aree in cui si articola l’offerta didattica.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Direttore non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa.
prof. Filippo Romeo (D.P. 197/2022)
La Segreteria Generale cura gli atti e gli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla carriera degli specializzandi.
La segreteria del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza coadiuva il Direttore e svolge le attività di supporto necessarie all’organizzazione e al funzionamento della Scuola.
Plesso Centrale
Cittadella Universitaria, 94100 Enna
La “Rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale-Kore” è stata istituita ai sensi del D.M. del 9 febbraio 2018, n. 17, in virtù del Protocollo di intesa siglato in data 17 dicembre 2018 e riaggiornato nel mese di agosto 2022. La “Rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale-Kore” è costituita tra:
Università degli Studi di Enna “Kore”
Cittadella Universitaria – 94100 Enna
protocollo@unikore.it
protocollo@pec.unikore.it
I nostri uffici sono aperti con orario continuato:
da lunedì a venerdì: 8:30 – 18:00
sabato: 8:30 – 13:00
Ufficio Protocollo:
da lunedì a venerdì 9:00 – 13:00
il martedì e il giovedì anche dalle: 15:30 – 17:00
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
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